La sospensione dei Bonus facciate e Bonus ristrutturazioni

Facciamo chiarezza per clienti, committenti e partner riguardo a come Meridiana Servizi si pone dinanzi al nuovo quadro normativo dei bonus edilizi

Le ultime sul Bonus Facciate

Di seguito una raccolta di articoli in tema di Decreto Rilancio e le misure finanziarie, fiscali e di sostegno ad esso collegate.

Bonus facciate tra stretta antifrodi e regole per il 2022

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Le modifiche della manovra e la stretta antifrodi

 

La manovra 2022 (legge 234/2021) interviene anche sul bonus facciate, confermando la proroga al 2022 ma con riduzione dell’aliquota al 60 per cento.Viene confermata anche la possibilità di effettuare sconto in fattura e cessione per le spese del 2022.

Dal 12 novembre, però, è in vigore il Dl antifrodi (Dl 157/2021) che impone visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese in caso di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura: su quest’ultimo aspetto, per il bonus facciate non vale la “franchigia” per i mini-lavori in arrivo con la manovra.

Al bonus facciate si applica anche la stretta sulle cessioni successive alla prima prevista dal decretp Sostegni ter (Dl 4/2022) sulla quale interviene anche il decreto legge Cessioni (Dl 13/2022).

Fonte // www.ntplusfisco.ilsole24ore.com/

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Al momento in cui si legge questa notizia le normative potrebbero essere state oggetto di variazioni, integrazioni e modifiche. Consigliamo di verificare sempre insieme ad un professionista la validità delle notizie e l’applicabilità delle norme.


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Le modifiche della manovra e la stretta antifrodi

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La manovra 2022 (legge 234/2021) interviene anche sul bonus facciate, confermando la proroga al 2022 ma con riduzione dell’aliquota al 60 per cento.Viene confermata anche la possibilità di effettuare sconto in fattura e cessione per le spese del 2022.

Dal 12 novembre, però, è in vigore il Dl antifrodi (Dl 157/2021) che impone visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese in caso di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura: su quest’ultimo aspetto, per il bonus facciate non vale la “franchigia” per i mini-lavori in arrivo con la manovra.

Al bonus facciate si applica anche la stretta sulle cessioni successive alla prima prevista dal decretp Sostegni ter (Dl 4/2022) sulla quale interviene anche il decreto legge Cessioni (Dl 13/2022).

Fonte // ntplusfisco.ilsole24ore.com

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Cantiere Eco Bonus Pozzuoli

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Condominio Circe via dell’Europa Pozzuoli, Napoli

Meridiana Servizi S.p.A. è operativa con un cantiere Ecobonus per un condominio di 12 appartamenti

Il progetto prevede

  • interventi per ridurre l’energia necessaria al riscaldamento
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianti a biomasse o con apparecchi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione
  • sistemi per controllare a distanza la produzione di calore, l’acqua calda o la climatizzazione
  • sostituzione degli impianti esistenti con micro-cogeneratori per la produzione combinata di calore ed elettricità
  • acquisto di caldaie a condensazione
  • coibentazione, pavimentazione, sostituzione di infissi e finestre per il miglioramento termico dell’edificio
  • installazione di pannelli solari
  • acquisto e installazione di schermature solari
  • sistemi di domotica per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e climatizzazione

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Bonus facciate 2022: Provvedimento del 3 febbraio 2022

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Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

dispone

  1.  Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi
    1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato
      dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito “Decreto”), nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

      1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
      2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
    2. L’opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
      e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
    3. L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Fonte // www.agenziaentrate.gov.it/

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Bonus Facciate: coibentazione delle strutture verticali

COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI
(commi 219 e 220, articolo 1, legge 160/2019 –Legge di bilancio 2020)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
L’agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59)

Il presente Vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in  alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono  optare (1):

  • per la cessione del credito;
  • per lo sconto in fattura

 

Per quali edifici?

Gli edifici:

  • possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
  • devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi  compresi quelli con la stessa volumetria;
  • devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M.  1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla  normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali 2 ;
  • possono essere condominiali o edifici costituiti da una singola unità immobiliare

 

Entità del beneficio

  • Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES: 90% delle spese sostenute dal 1.01.2020 al 31.12.2021.
  • Limite massimo di spesa ammissibile: nessuno (3)

 

Requisiti tecnici dell’intervento

  • Deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili
    dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti
    con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.Deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero che interessa il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26.06.2015 (Decreto “requisiti minimi”) (4).
  • I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavoria partire dal 6 ottobre 2020 (5).
  • I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate (6)

  • per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M.  19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020

e comprendono:

  • fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • occupazione di suolo pubblico;
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).

 

Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere (7) , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in
cui essi sono terminati (detrazionifiscali.enea.it). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
DI TIPO “TECNICO”:

  • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  • asseverazione (8) , redatta da un tecnico abilitato.  Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui
    sopra.
    Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020. Attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista,
    marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici (9) (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006)  recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce
    garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Note:

1 Per approfondimenti,si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini ).

2 L’articolo 2 del D.M. 1444/1968 stabilisce che sono classificate zone territoriali omogenee:

  • zone A): le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di  particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zone B): le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore 1,5 m3 /m2.

 

3 Il costo sostenuto e oggetto di detrazione deve essere congruo al valore degli interventi eseguiti, in accordo con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 2/E del 14 febbraio 2020.

4 D.M. 26 giugno 2015. Applicazione di metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

5 Il Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

6 Link al Decreto “Edifici” del 19 febbraio 2007: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf Link al Decreto “Requisiti Tecnici Ecobonus” del 6 agosto 2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

7 La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora  sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html ).

8 L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione – obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs.  192/2005 e successive modificazioni – resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate,  purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.

9 I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante  bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita  da altra idonea documentazione.

Fonte // www.agenziaentrate.gov.it/

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Bonus facciate 2022: cosa prevede la nuova legge di Bilancio

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Agevolazione confermata anche per l'anno prossimo. Tra conferme e differenze con quanto già in vigore, ecco tutti dettagli.

Bonus Facciate e legge di Bilancio 2022: l’agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione di prospetti e superfici opache verticali è stata confermata a Palazzo Madama e per il varo ufficiale si attende a breve l’ok anche dalla Camera. Attenzione però: come si vocifera già da un po’ di tempo, tempi e modalità di fruizione saranno differenti rispetto a quanto previsto nel 2020 e 2021.

Bonus Facciate: le novità in legge di Bilancio 2022
Il Bonus Facciate è stato confermato anche per il 2022, come già approvato in Senato nella legge di Bilancio.
Ci sono delle sostanziali differenze con gli anni precedenti, contenute nei commi 29 e 39 dell’art. 1.

In particolare, il comma 39 recita testualmente “All’art. 1 comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

Quindi, le prime due grosse novità per il Bonus Facciate 2022 riguardano:

  • la durata della proroga, di un anno soltanto, rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli orizzonti temporali molto più ampi;
  • l’entità della detrazione, che dal 90% è scesa al 60%

Altra importante differenza è quella introdotta dal comma 29 dello stesso art. 1, riguardante le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (“Decreto Antifrode”) nella legge di Bilancio.

Ricordiamo che con tale decreto è stato introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute non soltanto per il Superbonus, ma anche per tutte le altre detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico. Esso verrà abrogato e le disposizioni contenute verranno inserite, con alcune modifiche, tra le norme della legge di Bilancio 2022.

In particolare, il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad eccezione però:

  • degli interventi di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 280/2021, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale;
  • degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di un edificio, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il riferimento è proprio al Bonus Facciate:
    anche se l’intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai 10mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore.

Questo significa che dal 1° gennaio 2022 saranno presenti tre diversi regimi legati all'agevolazione:

  • interventi eseguiti con spese sostenute entro il 12 novembre 2021: nessuna asseverazione richiesta e nessun riferimento a prezzari;
  • interventi con spese sostenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021: a seguito della pubblicazione del Decreto Antifrode, introdotto l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese sostenute. Parcelle ed interventi del tecnico asseveratore a carico del contribuente.
  • interventi con spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022: confermato l'obbligo di visto di conformità e dell'asseverazione delle spese, anche per importi uguali o inferiori a 10mila euro. Dall'anno nuovo, le spese sostenute per l'asseverazione potranno essere detratte.

Fonte // lavoripubblici.it

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Bonus infissi 2021: come funziona e tutti i requisiti per ottenerlo

Nel 2021 sono disponibili diversi strumenti per ottenere importanti detrazioni fiscali sulla sostituzione degli infissi. Bonus Infissi 2021, Bonus Casa ed Ecobonus 110%: ecco come funzionano, cosa comprendono e quali sono i requisiti da soddisfare.

Sostituire i propri infissi è un ottimo modo per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. In questo modo potremo ottenere un notevole risparmio sulla bolletta. Naturalmente dovremo scegliere infissi per l’isolamento termico adeguati alle nostre esigenze. Il costo degli infissi e delle finestre di nuova generazione può, in alcuni casi, spaventarci e farci desistere dall’investimento.

Ecco che subentrano le detrazioni fiscali per gli infissi come l’Ecobonus Infissi 2021 al 50%, il Bonus casa 50% o l’Ecobonus 110%. Grazie a questi strumenti potremo sostituire i nostri infissi recuperando buona parte, o addirittura l’interezza, della cifra che abbiamo speso. Ma come funzionano questi bonus? Come possiamo fare ad ottenerli? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui Bonus Infissi 2021.

Bonus Infissi 2021: come funziona

L‘Ecobonus Infissi 2021, spesso chiamato per semplicità Bonus Infissi, prevede la detrazione fiscale del 50% dell’importo speso per la sostituzione degli infissi. Dunque in questo modo si potrà recuperare la metà della spesa sostenuta che verrà “scontata” dall’Agenzia delle Entrate nei 10 anni successivi direttamente dalla quota IRPEF. Ad esempio se abbiamo speso 5000€ per sostituire gli infissi, ci verranno detratti dalle tasse 2500€ dalle tasse spalmati sui 10 anni successivi (250€ all’anno). Il limite massimo di detrazione per l’Ecobonus Infissi è pari a 60000 € per unità immobiliare.

Bonus Infissi 2021: requisiti

Come ottenere il Bonus Infissi 2021? I requisiti per poter accedere all’Ecobonus Infissi 50% non sono molti e possono essere così riassunti:

  • l’edificio in cui si installano gli infissi deve essere “esistente” (ossia accatastato o in via di accatastamento), in regola con il versamento delle tasse e dotato di impianto di riscaldamento;
  • dobbiamo operare soltanto una sostituzione degli infissi, non sono inclusi ampliamenti o nuovi fori;
  • l’infisso deve separare un vano riscaldato dall’esterno o da un ambiente non riscaldato;
  • bisogna rispettare i valori minimi di trasmittanza termica (Uw) indicati nell’Allegato del Decreto.
  • i costi di fornitura degli infissi non devono superare i 650€ al metro quadro (compresi di oscuranti) per edifici in zona A,B o C. Oppure i costi non devono superare i 750 € al metro quadro per abitazioni in zona D,E o F. Tali costi non comprendono IVA, manodopera e opere complementari.

 

Bonus Infissi 2021: cosa riguarda

Le tipologie di infissi incluse nell’Ecobonus 2021 sono tutte quelle che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione. In particolare possiamo usufruire del Bonus Infissi al 50% per l’acquisto e la messa in opera di:

  • Porte e finestre.
  • Persiane, avvolgibili, cassettoni e scuri. In questo caso però la detrazione è possibile solo se la sostituzione avviene in contemporanea a quella delle finestre.
  • zanzariere (soltanto in caso possano essere considerate anche oscuranti).
  • Tende da sole, purché non siano orientate verso Nord.

 

Bonus casa 50%

Come detto se vogliamo ampliare le finestre o crearne di nuove non possiamo sfruttare l’Ecobonus Infissi 2021. Tuttavia esiste un altro strumento nel quale rientra anche questo tipo di interventi. Si tratta del Bonus Casa , o Bonus Ristrutturazione. Anche in questo caso è possibile usufruire di una detrazione fiscale del 50% spalmata sui 10 anni successivi, esattamente come accadeva per il Bonus Infissi.

Il Bonus Casa 50% viene concesso in caso di interventi di manutenzione straordinaria. Come si legge dal sito dell’Agenzia delle Entrate la “sostituzione degli infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso” viene inclusa nel Bonus. Di conseguenza sarà possibile usufruire di una detrazione del 50% praticamente in qualsiasi caso di sostituzione, ampliamento o apertura di nuove finestre sfruttando l’Ecobonus Infissi oppure il Bonus Casa.

 

Ecobonus 110% per gli infissi

La sostituzione degli infissi, così come altri interventi che migliorano l’efficienza energetica come ad esempio l’installazione di pannelli solari, può rientrare anche nell’Ecobonus 110%. Anche in questo caso potremo usufruire della detrazione nell’arco di 10 anni, ottenendo però il 110% dell’importo speso anziché il 50%. Tuttavia per poter sfruttare l’Ecobonus 110% per gli infissi sarà necessario accorpare la sostituzione degli infissi ad uno dei due maxi-interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio:

  • realizzazione del cappotto termico su almeno il 25% dell’edificio;
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore, a condensazione o a microgenerazione.

In assenza di almeno uno di questi due interventi, la sostituzione degli infissi non può usufruire dell’Ecobonus del 110%. In ogni caso sarà però possibile sfruttare la detrazione del 50% descritta in precedenza.

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Bonus Facciate: confermato fino al 31 dicembre 2021

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 che proroga di un altro anno la detrazione fiscale del 90% per le facciate c.d. bonus facciate

Bonus Facciate confermato fino al 31 dicembre 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L.

Legge di Bilancio 2021: la proroga del bonus facciate

La proroga fino al 2021 della detrazione fiscale del 90% per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è contenuta nell’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021.

Ricordiamo che il c.d. bonus facciate è stato istituito dai commi 219-220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha previsto una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Detrazione fiscale del 90% che sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020 ma che, come è ormai prassi, è stata prorogata di un altro anno, consentendo ai contribuenti di poter utilizzare il bonus fiscale per tutto il 2021.

Bonus Facciate: quando si può applicare

Come previsto dall'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020, il bonus facciate del 90% si applica alle spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444):

  • Zona A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B – le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus Facciate: quali spese portare in detrazione fiscale

La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:

  • per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
  • per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Entrando nel dettaglio, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico)
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Normativa del bonus facciate 2020, la video guida dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver pubblicato la guida e la circolare con tutte le informazioni utili sulla nuovissima detrazione per la messa a nuovo delle facciate, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la video guida con la normativa sul bonus facciate.

Inserita nei commi da 219 a 224 della legge n 160 del 27 dicembre 2019 (la legge di bilancio 2020) il bonus facciate è una detrazione del 90% dall'imposta lorda (Ires e Irpef) delle spese documentate sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Nel video, una funzionaria delle Entrate, spiega come l'agevolazione del 90% per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici di centri storici o zone limitrofe (A e B) e aree assimilabili. Il bonus vale anche per le facciate interne se visibili dalla strada e per tutte le categorie catastali, compresi gli immobili strumentali.

La detrazione vale sulle spese documentate sostenute nel 2020, senza limite massimo di spesa. Va ripartita in 10 quote annuali costanti. I lavori ammessi riguardano il recupero, il restauro, la pulitura e la tinteggiatura delle facciate.

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Bonus facciate gli interventi ammessi alla detrazione

Per i lavori finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici si applica la nuovissima detrazione del 90%. Vediamo quali sono gli interventi ammessi al bonus facciate 2020.

Il bonus facciate spetta a tutti quei lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

In particolare il bonus facciate spetta per i seguenti interventi:

  • Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata
  • Interventi su balconi, ornamenti e fregi (anche se si tratta di semplice pulitura o tinteggiatura)
  • Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell'edificio (che siano influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

Interventi per il decoro urbano:

  • grondaie
  • pluviali
  • parapetti
  • cornicioni

Superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento materiale, cornicione, solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

In pratica l'agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, ovvero sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Niente bonus, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 
È possibile portare in detrazione anche le spese per:

  • Acquisto dei materiali
  • Progettazione e altre prestazioni professionali connesse (perizie e sopralluoghi, rilascio dell'attestazione di prestazione energetica)
  • installazione di ponteggi
  • smaltimento di materiale
  • Iva
  • Imposta di bollo
  • Diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
  • Tassa per l'occupazione del suolo pubblico
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Normative

IL CALENDARIO DELLE SPESE

A seguito della legge di Bilancio 2021 sono state agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da chiunque sostenute. Con il Dl 59/2021 cambiano le condizioni in presenza delle quali si possono ottenere sei mesi in più:
  • a) per gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario – ove ammessi al 110% – si può arrivare al 31 dicembre 2022, a patto che i lavori siano completati almeno per il 60% alla data del 30 giugno 2022;
  • b) per i condomìni, si può arrivare al 31 dicembre 2022 senza requisiti specifici;
  • c) per gli Iacp si può arrivare al 30 giugno 2023 senza requisiti specifici e si può arrivare al 31 dicembre 2023 a patto che i lavori siano completati almeno per il 60% alla data del 30 giugno 2023;
  • d) per gli altri soggetti resta la scadenza del 30 giugno 2022.
    • Le spese sostenute fino al 2021 sono recuperabili in 5 rate; quelle sostenute nel 2022 in 4 anni (per Iacp e soggetti assimilati, 4 anni per le spese pagate dal 1° luglio 2022).

LE SEMPLIFICAZIONI APPROVATE

Il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) è stato convertito nella legge 108/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio, e contiene un sostanzioso pacchetto di norme dedicate al superbonus:
  • si allunga da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
  • viene ammessa la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici;
  • viene “sterilizzata” la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, stabilendo che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
  • il decreto convertito chiarisce che «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
  • per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile - ai fini dell’agevolazione prima casa - non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».

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